Una delle attività storiche di Gastec è l’esecuzione di verifiche periodiche su convertitori di volumi fiscali del gas metano. In tal senso, fin dalla fondazione, Gastec è abilitata come OPERATORE METRICO per l’esecuzione di tali verifiche su strumenti di misura dotati di approvazione nazionale.
A seguito dell’introduzione sul mercato di strumenti costruiti secondo direttiva comunitaria 2004/22/CE (MID) e per seguire l’evoluzione delle normative (18/09/2017 – entrata in vigore del D.M. 93 del 21/04/2017) Gastec ha creato una divisione interna che opera come Organismo di Ispezione per l’esecuzione di verifiche periodiche su tali strumenti.
ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA
Le attività di verifica periodica sono eseguite da nostri ispettori qualificati che seguono determinate procedure, dai controlli preliminari sullo strumento all’emissione del Rapporto di Ispezione finale.
Oltre alle operazioni in campo, le attività comprendono anche l’invio a UNIONCAMERE delle comunicazioni telematiche di: comunicazione preventiva di verifica (facoltativa) e di comunicazione esito verifica (obbligatoria, entro 10 giorni dalla data di esecuzione della stessa).
La verifica periodica, inoltre, comprende anche l’eventuale rilascio del Libretto Metrologico nel caso, inizialmente, non sia mai stato rilasciato dal fabbricante al titolare del dispositivo. Il Libretto Metrologico deve sempre essere messo a disposizione dell’ispettore dell’O.d.I. che ha il compito di tenerlo aggiornato, registrando su di esso l’avvenuta esecuzione della verifca.
Lo stesso ispettore, al termine delle prove eseguite, rilascia il Rapporto di Ispezione su cui è indicato l’esito, POSITVO o NEGATIVO, della prova.
Verrà quindi apposto sul dispositivo uno dei seguenti sigilli a seconda di com’è andata:
IL DECRETO MINISTERIALE 93 DEL 21 APRILE 2017 (in breve)
Il D.M. 93/17 ha istituito l’obbligo di verificazione periodica per gli strumenti di misura (contatori e dispositivi di conversione del volume) certificati secondo la normativa MID ma anche per gli strumenti di misura certificati secondo la vecchia normativa Nazionale.
Punto fondamentale del Decreto è che stabilisce che le verifiche successive alla prima e tutte quelle verifiche che devono essere eseguite a seguito di interventi di riparazione, siano eseguite esclusivamente da Organismi di Ispezione accreditati e inseriti all’interno dell’elenco di UNIONCAMERE.
Le periodicità di verifica periodica indicate dal Decreto per quanto riguarda i dispositivi di conversione del volume sono i seguenti:
- Entro 4 anni dall’entrata in esercizio dello strumento (sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo);
- Entro 2 anni dall’entrata in esercizio dello strumento (sensori di temperatura e pressione sostituibili);
- Entro 30 giorni da qualsiasi tipo di intervento di riparazione (qualsiasi operazione che comporta la rimozione dei sigilli) Es. Attività di aggiornamento dei dati di analisi del gas.